{"id":3832,"date":"2025-11-05T16:54:23","date_gmt":"2025-11-05T13:54:23","guid":{"rendered":"https:\/\/ambnicosia.esteri.it\/?page_id=3832"},"modified":"2025-11-05T16:54:23","modified_gmt":"2025-11-05T13:54:23","slug":"trascrizioni-atti-di-nascita-di-figli-minorenni-nuove-regole","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambnicosia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizioni-atti-di-nascita-di-figli-minorenni-nuove-regole\/","title":{"rendered":"Trascrizioni atti di nascita di figli minorenni (NUOVE REGOLE)"},"content":{"rendered":"<p>La richiesta di registrazione in Italia della nascita avvenuta all\u2019estero di figlio minorenne (ovvero minore di anni\u00a018) di un cittadino italiano\u00a0\u00e8, a pieno titolo, una domanda di riconoscimento della cittadinanza a favore del figlio minore.<\/p>\n<p>La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, per un massimo di <strong>due generazioni<\/strong>, con la condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza.<\/p>\n<p>Il Decreto-Legge n. 36\/2025, del 28 marzo 2025, convertito in legge in data 24 maggio 2025 (legge 74\/2025), ha introdotto ulteriori requisiti in materia di riconoscimento della cittadinanza\u00a0per i minori, figli di cittadini italiani.<\/p>\n<p>In particolare, secondo le nuove disposizioni, <strong>il cittadino italiano trasmette automaticamente la cittadinanza al figlio minore nato all\u2019estero<\/strong>, e quindi ne pu\u00f2 registrare la nascita in Italia,\u00a0senza pagamento di contributi amministrativi e inviando tutta la documentazione necessaria via posta al Consolato, se\u00a0ricorre una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<ol>\n<li>un genitore\u00a0(anche adottivo) o un nonno\u00a0possiede \u2013 o deve avere posseduto al momento del decesso \u2013\u00a0\u00a0<strong>esclusivamente la cittadinanza italiana\u00a0<\/strong>(cio\u00e8 non ha e non pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza al di fuori di quella italiana) al momento della nascita del minore;<\/li>\n<li>un\u00a0genitore (anche adottivo) cittadino \u00e8 stato residente in Italia per <strong>almeno due anni continuativi,\u00a0successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana<\/strong>, MA prima della nascita o dell\u2019adozione del minore;<\/li>\n<li>il minore non ha e non pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL\u2019ESTERO (FIGLI MINORENNI DI CITTADINI CHE\u00a0NON\u00a0TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA)<\/p>\n<p>In alcuni casi limitati, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1-ter del decreto legge n. 36\/2025 come convertito in legge,\u00a0i <strong>figli minorenni nati all\u2019estero da\u00a0genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza<\/strong> (ossia che\u00a0non rientrano in una delle 3 fattispecie sopra elencate), possono acquistare la cittadinanza italiana in due casi:<\/p>\n<ol>\n<li>Nel primo caso i seguenti presupposti devono essere rispettati\u00a0congiuntamente:\n<ol>\n<li>almeno uno dei genitori \u00e8 cittadino italiano per nascita\u00a0(anche se in possesso di altra cittadinanza);<\/li>\n<li>entrambi i genitori\u00a0presentano una\u00a0dichiarazione\u00a0di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza italiana ENTRO UN ANNO DALLA NASCITA\u00a0del minore. La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, presso l\u2019Ufficio Consolare.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Il secondo caso \u00e8 una\u00a0NORMA TRANSITORIA\u00a0e si applica quando sussistono\u00a0TUTTE\u00a0le condizioni seguenti:\n<ol>\n<li>i richiedenti sono\u00a0minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 36\/2025\u00a0(cio\u00e8 persone che non avevano ancora compiuto i 18 anni di et\u00e0 alla data del 24 maggio 2025);<\/li>\n<li>i richiedenti sono\u00a0figli di cittadino per nascita\u00a0riconosciuto italiano sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata previo appuntamento prenotato entro la medesima data;<\/li>\n<li>I genitori dei minorenni devono presentare\u00a0una\u00a0dichiarazione\u00a0di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza italiana\u00a0entro\u00a0il\u00a031 maggio 2026. La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, presso l\u2019Ufficio Consolare.<\/li>\n<li>Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro la medesima data.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>NOTA BENE:\u00a0Le due nuove ipotesi sopra descritte configurano un\u00a0acquisto della <strong>cittadinanza per \u201cbeneficio di legge<\/strong>\u201d: il minore che ne beneficia non \u00e8 cittadino italiano per nascita o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>. Cio\u00e8, in base all\u2019art. 15 della legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma\u00a0dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per effettuare la comunicazione della nascita presso l\u2019Ambasciata d\u2019Italia a Nicosia, e la seguente registrazione presso il Comune italiano competente, \u00e8 necessario presentarsi \u2013 previo appuntamento \u2013 all\u2019Ufficio Consolare portando i seguenti documenti:<\/p>\n<ol>\n<li>Ricevuta del pagamento di un contributo a favore del Ministero dell\u2019Interno di 250 euro;<\/li>\n<li>Certificato di nascita originale, rilasciato dall\u2019Ufficiale Distrettuale, tradotto in italiano da un traduttore giurato (per la disponibilit\u00e0 di traduttori giurati visitare https:\/\/www.pio.gov.cy\/\u00a0). Nel caso in cui la nascita sia antecedente al 2019, il certificato deve essere apostillato dal Ministero di Giustizia, o dai Citizen\u2019s Centers. Nel caso in cui la nascita sia successiva al 2019, non serve l\u2019apostilla.<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d\u2019identit\u00e0, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana);<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>fotocopie dei documenti identificativi di entrambi i genitori;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/ambnicosia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Modulo-Trascrizione-Nascita.pdf\">Il formulario di richiesta<\/a><\/li>\n<li>Se il bambino \u00e8 nato prima del matrimonio, o al di fuori di esso, occorre presentare, oltre ai documenti menzionati, anche il formulario di riconoscimento di filiazione al di fuori dal matrimonio, che sia antecedente o successivo alla dichiarazione di nascita.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Attribuzione del cognome materno ai nati all\u2019estero da genitori italiani<\/strong><\/p>\n<p>In ragione di una recente pronuncia della Corte Costituzionale, sono ora ricevibili nell&#8217;ordinamento italiano gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi esclusivamente italiani che rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno. Per la trascrizione del suddetto atto di nascita in Italia, la documentazione dovr\u00e0 essere corredata da un\u2019istanza di entrambi i genitori che esprima la volont\u00e0 di attribuire entrambi i cognomi, laddove tale volont\u00e0 non sia stata gi\u00e0 espressa di fronte all\u2019autorit\u00e0 di stato civile locale.<\/p>\n<p>Nel caso in cui le autorit\u00e0 locali non potessero ottemperare alla richiesta di riportare entrambi i cognomi sul documento straniero, i genitori avranno comunque la facolt\u00e0 di farne richiesta direttamente all\u2019Ambasciata al momento della presentazione agli sportelli consolari degli atti di nascita formati dalle autorit\u00e0 locali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La richiesta di registrazione in Italia della nascita avvenuta all\u2019estero di figlio minorenne (ovvero minore di anni\u00a018) di un cittadino italiano\u00a0\u00e8, a pieno titolo, una domanda di riconoscimento della cittadinanza a favore del figlio minore. 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