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Stato Civile

Nascita

Trascrizioni atti di nascita di figli minorenni (NUOVE REGOLE)
La richiesta di registrazione in Italia della nascita avvenuta all’estero di figlio minorenne (ovvero minore di anni 18 i) di un cittadino italiano è, a pieno titolo, una domanda di riconoscimento della cittadinanza a favore del figlio minore.
La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, per un massimo di due generazioni, con la condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza.
Il Decreto-Legge n. 36/2025, del 28 marzo 2025, convertito in legge in data 24 maggio 2025 (legge 74/2025), ha introdotto ulteriori requisiti in materia di riconoscimento della cittadinanza per i minori figli di cittadini italiani.
In particolare, secondo le nuove disposizioni, il cittadino italiano trasmette automaticamente la cittadinanza al figlio minore nato all’estero, e quindi ne puo’ registrare la nascita in Italia, senza pagamento di contributi amministrativi e inviando tutta la documentazione necessaria via posta al Consolato, se ricorre una delle seguenti condizioni:
1.   un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede – o deve avere posseduto al momento del decesso –  esclusivamente la cittadinanza italiana (cioè non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza al di fuori di quella italiana) al momento della nascita del minore;
2.   un genitore (anche adottivo) cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana MA prima della nascita o dell’adozione del minore;
3.   il minore non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza.
NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO (FIGLI MINORENNI DI CITTADINI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA)
In alcuni casi limitati, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1-ter del decreto legge n. 36/2025 come convertito in legge, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza (ossia che non rientrano in una delle 3 fattispecie sopra elencate), possono acquistare la cittadinanza italiana in due casi (previo pagamento di un contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro e SOLO presentandosi di persona presso l’UFFICIO consolare, nei modi e tempi che verranno comunicati):
1.   Nel primo caso i seguenti presupposti devono essere rispettati CONGIUNTAMENTE:
o    almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita (anche se in possesso di altra cittadinanza);
o    entrambi i genitori presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana ENTRO UN ANNO DALLA NASCITA del minore. La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, presso l’Ufficio Consolare.
2.    Il secondo caso è una NORMA TRANSITORIA e si applica quando sussistono TUTTE le condizioni seguenti:
·          
    • i richiedenti sono minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 36/2025 (cioè persone che non avevano ancora compiuto i 18 anni di età alla data del 24 maggio 2025);
    • i richiedenti sono figli di cittadino per nascita riconosciuto italiano sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata previo appuntamento prenotato entro la medesima data;
    • I genitori dei minorenni  devono  presentare  una  dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro  il  31 maggio 2026. La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, presso l’Ufficio Consolare.
Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro la medesima data.
NOTA BENE: Le due nuove ipotesi sopra descritte configurano un acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”: il minore che ne beneficia non è cittadino italiano per nascita o iure sanguinis. Cioè, in base all’art. 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori.
Per effettuare la comunicazione della nascita presso l’Ambasciata d’Italia a Nicosia, e la seguente registrazione presso il Comune italiano competente, è necessario presentarsi – previo appuntamento – all’Ufficio Consolare portando i seguenti documenti:
  •  Certificato di nascita originale, rilasciato dall’Ufficiale Distrettuale, tradotto in italiano da un traduttore giurato (per la disponibilità di traduttori giurati visitare https://www.pio.gov.cy/ ). Nel caso in cui la nascita sia antecedente al 2019, il certificato deve essere apostillato dal Ministero di Giustizia, o dai Citizen’s Centers. Nel caso in cui la nascita sia successiva al 2019, non serve l’apostilla.
  • Documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana); fotocopie dei documenti identificativi di entrambi i genitori;
  • Il formulario di richiesta

Se il bambino è nato prima del matrimonio, o al di fuori di esso, occorre presentare, oltre ai documenti menzionati, anche il formulario di riconoscimento di filiazione al di fuori dal matrimonio, che sia antecedente o successivo alla dichiarazione di nascita.

Attribuzione del cognome materno ai nati all’estero da genitori italiani

In ragione di una recente pronuncia della Corte Costituzionale, sono ora ricevibili nell’ordinamento italiano gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi esclusivamente italiani che rechino il cognome materno IN AGGIUNTA a quello paterno. Per la trascrizione del suddetto atto di nascita in Italia, la documentazione dovrà essere corredata da un’istanza di entrambi i genitori che esprima la volontà di attribuire entrambi i cognomi, laddove tale volontà non sia stata già espressa di fronte all’autorità di stato civile locale.

Nel caso in cui le autorità locali non potessero ottemperare alla richiesta di riportare entrambi i cognomi sul documento straniero, i genitori avranno comunque la facoltà di farne richiesta direttamente all’Ambasciata al momento della presentazione agli sportelli consolari degli atti di nascita formati dalle autorità locali.

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Trascrizione in Italia di matrimonio contratto a Cipro:

 

Per  la trascrizione in Italia di un matrimonio avvenuto a Cipro  occorre presentare in Ambasciata il modulo di richiesta, qui scaricabile, ed  il certificato di matrimonio  munito  di  traduzione giurata in lingua italiana.

Per ottenere l’elenco dei traduttori  giurati  si invita a consultare il sito: https://www.pio.gov.cy

Per la consegna della documentazione in Ambasciata e’ necessario fissare un appuntamento attraverso il portale  PRENOT@MI  accessibile   dal  sito web  dell’Ambasciata (Servizi Consolari per cittadini italiani). In tale giorno  occorre  esibire un documento di identità.

 

Si rammenta che ai sensi del  Regolamento UE  2016/1191, non e’ necessaria l’Apostille  sull’atto di matrimonio ai fini della trascrizione in Italia. Qualora  uno dei coniugi  fosse cittadino di uno Stato extra UE,  l’Apostille o la legalizzazione dell’atto  e’ necessaria  per il riconoscimento  dell’unione matrimoniale nel suo   Paese di origine. In tal caso, per ottenere l’Apostille occorre recarsi presso il Ministero della Giustizia di Cipro, Athalassa Avenue, Nicosia, mentre  per ottenere  la  legalizzazione occorre recarsi presso la Rappresentanza diplomatica a Cipro del Paese di cui lo sposo straniero e’ cittadino.

Si rammenta infine  che  il certificato di  matrimonio, munito di traduzione giurata, può essere presentato  ai fini della trascrizione direttamente al Comune italiano competente  ai sensi dell’ art. 12, comma 11, DPR 396/2000.

Avvertenze

·         Si prega di notare che qualora la documentazione sia completa e corretta, e la pratica sia positivamente processata, questo Ufficio Consolare NON restituirà i certificati originali.

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Matrimonio a Cipro

Il cittadino italiano che intende contrarre matrimonio all’estero presso le Autorità locali in Cipro, non è tenuto, sulla base della legislazione attualmente in vigore (circolare n.5 del 22.05.2008 del Ministero dell’Interno), ad effettuare le pubblicazioni di matrimonio presso le Autorità italiane. modulo richiesta

Il primo passo consiste nel prendere contatto con il Comune cipriota in cui si vuole celebrare il matrimonio.

I documenti normalmente richiesti sono i seguenti:

– estratto dell’atto di nascita, su formulario plurilingue o internazionale, completo di eventuali annotazioni marginali, rilasciato dal Comune italiano di nascita o di trascrizione;

– certificato recente di stato libero;

– passaporto

elenco dei Comuni ciprioti

Sarà cura dell’interessato poi presentare all’Ambasciata d’Italia in Nicosia (25th March str. n. 11, 2408 Engomi) l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, munito del timbro “Apostille” emesso dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Cipro (Athalassa ave., Nicosia) e tradotto in italiano da un traduttore giurato (per la disponibilità di traduttori giurati visitare https://www.pio.gov.cy/ ).

Modulo di richiesta trascrizione atto di matrimonio

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Matrimonio in Italia

I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, se lo desiderano, possono contrarre matrimonio in Italia presso un Comune o presso una Parrocchia (rito cattolico concordatario).

Si possono verificare i seguenti casi:

1) Entrambi i nubendi sono cittadini italiani di cui uno è residente in Italia: in tal caso la richiesta di pubblicazioni sarà presentata direttamente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

2) Entrambi i nubendi sono cittadini italiani residenti all’estero, di cui almeno uno è residente nella Circoscrizione di questa Ambasciata: in questo caso gli sposi dovranno presentarsi presso l’Ambasciata – previo appuntamento – per sottoscrivere l’apposito processo verbale di pubblicazioni di matrimonio, muniti di un documento di identità. Se si intende celebrare il matrimonio in Parrocchia con rito concordatario (religioso), occorre presentare anche la richiesta di pubblicazioni di matrimonio indirizzata a questa Ambasciata dalla Parrocchia o Diocesi.

Ove uno dei nubendi sia straniero quest’ultimo dovrà richiedere alla competente Autorità del Paese di appartenenza il “nulla osta o capacità matrimoniale alla celebrazione del matrimonio” (generalmente questo documento è rilasciato dalle Rappresentanze Diplomatico-consolari estere accreditate in Italia) e presentarlo a questa Ambasciata al momento della sottoscrizione del processo verbale di pubblicazioni insieme ad un estratto dell’atto di nascita eventualmente corredato da traduzione.

Terminato il periodo di pubblicazione l’Ambasciata rilascerà un certificato di non-opposizione e la delega alla celebrazione del matrimonio da presentare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio verrà celebrato o, in caso di matrimonio concordatario, alla Parrocchia o Diocesi dove avrà luogo la celebrazione del matrimonio. Il cittadino dovra’ pagare la tassa consolare per le pubblicazioni.

N.B.

Le autorità cipriote non richiedono le pubblicazioni di matrimonio.

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Unioni Civili: Entrata in Vigore del DPCM 23 luglio 2016, n. 144

Si informa che, ai sensi della legge 20 maggio 2016, nº 76 e del relativo regolamento (DPCM 144 del 23 luglio 2016), è possibile contrarre anche all’estero unioni civili tra persone dello stesso sesso. Si segnala pertanto che:

  • All’estero è possibile presentare richiesta di costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una in possesso di cittadinanza italiana, presso gli uffici consolari competenti in base alla residenza di una delle due parti.
  • In analogia a quanto previsto per gli altri atti di stato civile, il cittadino che all’estero abbia già contratto – secondo la legge locale – matrimonio o unione civile (anche prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016), dovrà far pervenire all’ufficio consolare competente per residenza il relativo atto, ai fini della trascrizione in Italia nel registro provvisorio delle unioni civili.
  • Per i cittadini che hanno l’intenzione di contrarre all’estero, secondo la legge locale, matrimonio o unione civile, la norma citata abilita gli uffici consolari al rilascio del certificato di capacità matrimoniale. Resta fermo, anche in questo caso, il successivo obbligo dell’interessato di far pervenire all’ufficio consolare competente per residenza il relativo atto, ai fini della trascrizione in Italia.

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Divorzio

The documentation required for transcription are:

  • la sentenza definitiva (originale o fotocopia autenticata)
  • traduzione ufficiale della sentenza
  • atto di notorietà autocertificato
  • fotocopie di tutta la documentazione presentata
  • Modulo di richiesta

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Morte

La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia. I documenti necessari per trascrivere il decesso sono:

  • atto di morte (in originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente, debitamente legalizzato e tradotto
  • documentazione comprovante la cittadinanza del defunto (se non iscritto nello schedario consolare).

In alternativa si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza

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informazioni generali