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Stato Civile

Nascita

Sono cittadini italiani i figli di due persone di cittadinanza italiana. La cittadinanza italiana viene trasmessa anche se uno solo dei genitori è cittadino. Trasmette la cittadinanza italiana anche il cittadino italiano nato all’estero, o in possesso di doppia cittadinanza (italiana e straniera).

La nascita di figli nati da cittadini sotto queste tipologie deve essere registrata in Italia, per tramite del Consolato competente. Per effettuare la comunicazione della nascita presso l’Ambasciata d’Italia a Nicosia, e la seguente registrazione presso il Comune italiano competente, è necessario presentarsi – previo appuntamento – all’Ufficio Consolare portando i seguenti documenti:

  •  Certificato di nascita originale, rilasciato dall’Ufficiale Distrettuale, tradotto in italiano da un traduttore giurato (per la disponibilità di traduttori giurati visitare https://www.pio.gov.cy/ ). Nel caso in cui la nascita sia antecedente al 2019, il certificato deve essere apostillato dal Ministero di Giustizia, o dai Citizen’s Centers. Nel caso in cui la nascita sia successiva al 2019, non serve l’apostilla.
  • Documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana); fotocopie dei documenti identificativi di entrambi i genitori;
  • Il formulario di richiesta

Se il bambino è nato prima del matrimonio, o al di fuori di esso, occorre presentare, oltre ai documenti menzionati, anche il formulario di riconoscimento di filiazione al di fuori dal matrimonio, che sia antecedente o successivo alla dichiarazione di nascita.

Attribuzione del cognome materno ai nati all’estero da genitori italiani

In ragione di una recente pronuncia della Corte Costituzionale, sono ora ricevibili nell’ordinamento italiano gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi esclusivamente italiani che rechino il cognome materno IN AGGIUNTA a quello paterno. Per la trascrizione del suddetto atto di nascita in Italia, la documentazione dovrà essere corredata da un’istanza di entrambi i genitori che esprima la volontà di attribuire entrambi i cognomi, laddove tale volontà non sia stata già espressa di fronte all’autorità di stato civile locale.

Nel caso in cui le autorità locali non potessero ottemperare alla richiesta di riportare entrambi i cognomi sul documento straniero, i genitori avranno comunque la facoltà di farne richiesta direttamente all’Ambasciata al momento della presentazione agli sportelli consolari degli atti di nascita formati dalle autorità locali.

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Matrimonio a Cipro

Il cittadino italiano che intende contrarre matrimonio all’estero presso le Autorità locali in Cipro, non è tenuto, sulla base della legislazione attualmente in vigore (circolare n.5 del 22.05.2008 del Ministero dell’Interno), ad effettuare le pubblicazioni di matrimonio presso le Autorità italiane.

Il primo passo consiste nel prendere contatto con il Comune cipriota in cui si vuole celebrare il matrimonio.

I documenti normalmente richiesti sono i seguenti:

– estratto dell’atto di nascita, su formulario plurilingue o internazionale, completo di eventuali annotazioni marginali, rilasciato dal Comune italiano di nascita o di trascrizione;

– certificato recente di stato libero;

– passaporto

elenco dei Comuni ciprioti

Sarà cura dell’interessato poi presentare all’Ambasciata d’Italia in Nicosia (25th March str. n. 11, 2408 Engomi) l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, munito del timbro “Apostille” emesso dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Cipro (Athalassa ave., Nicosia) e tradotto in italiano da un traduttore giurato (per la disponibilità di traduttori giurati visitare https://www.pio.gov.cy/ ).

Modulo di richiesta trascrizione atto di matrimonio

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Matrimonio in Italia

I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, se lo desiderano, possono contrarre matrimonio in Italia presso un Comune o presso una Parrocchia (rito cattolico concordatario).

Si possono verificare i seguenti casi:

1) Entrambi i nubendi sono cittadini italiani di cui uno è residente in Italia: in tal caso la richiesta di pubblicazioni sarà presentata direttamente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

2) Entrambi i nubendi sono cittadini italiani residenti all’estero, di cui almeno uno è residente nella Circoscrizione di questa Ambasciata: in questo caso gli sposi dovranno presentarsi presso l’Ambasciata – previo appuntamento – per sottoscrivere l’apposito processo verbale di pubblicazioni di matrimonio, muniti di un documento di identità. Se si intende celebrare il matrimonio in Parrocchia con rito concordatario (religioso), occorre presentare anche la richiesta di pubblicazioni di matrimonio indirizzata a questa Ambasciata dalla Parrocchia o Diocesi.

Ove uno dei nubendi sia straniero quest’ultimo dovrà richiedere alla competente Autorità del Paese di appartenenza il “nulla osta o capacità matrimoniale alla celebrazione del matrimonio” (generalmente questo documento è rilasciato dalle Rappresentanze Diplomatico-consolari estere accreditate in Italia) e presentarlo a questa Ambasciata al momento della sottoscrizione del processo verbale di pubblicazioni insieme ad un estratto dell’atto di nascita eventualmente corredato da traduzione.

Terminato il periodo di pubblicazione l’Ambasciata rilascerà un certificato di non-opposizione e la delega alla celebrazione del matrimonio da presentare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio verrà celebrato o, in caso di matrimonio concordatario, alla Parrocchia o Diocesi dove avrà luogo la celebrazione del matrimonio. Il cittadino dovra’ pagare la tassa consolare per le pubblicazioni.

N.B.

Le autorità cipriote non richiedono le pubblicazioni di matrimonio.

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Unioni Civili: Entrata in Vigore del DPCM 23 luglio 2016, n. 144

Si informa che, ai sensi della legge 20 maggio 2016, nº 76 e del relativo regolamento (DPCM 144 del 23 luglio 2016), è possibile contrarre anche all’estero unioni civili tra persone dello stesso sesso. Si segnala pertanto che:

  • All’estero è possibile presentare richiesta di costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una in possesso di cittadinanza italiana, presso gli uffici consolari competenti in base alla residenza di una delle due parti.
  • In analogia a quanto previsto per gli altri atti di stato civile, il cittadino che all’estero abbia già contratto – secondo la legge locale – matrimonio o unione civile (anche prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016), dovrà far pervenire all’ufficio consolare competente per residenza il relativo atto, ai fini della trascrizione in Italia nel registro provvisorio delle unioni civili.
  • Per i cittadini che hanno l’intenzione di contrarre all’estero, secondo la legge locale, matrimonio o unione civile, la norma citata abilita gli uffici consolari al rilascio del certificato di capacità matrimoniale. Resta fermo, anche in questo caso, il successivo obbligo dell’interessato di far pervenire all’ufficio consolare competente per residenza il relativo atto, ai fini della trascrizione in Italia.

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Divorzio

The documentation required for transcription are:

  • la sentenza definitiva (originale o fotocopia autenticata)
  • traduzione ufficiale della sentenza
  • atto di notorietà autocertificato
  • fotocopie di tutta la documentazione presentata
  • Modulo di richiesta

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Morte

La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia. I documenti necessari per trascrivere il decesso sono:

  • atto di morte (in originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente, debitamente legalizzato e tradotto
  • documentazione comprovante la cittadinanza del defunto (se non iscritto nello schedario consolare).

In alternativa si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza

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informazioni generali